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STATUTO APPI

ULTIMA MODIFICA E APPROVAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 3 FEBBRAIO 2018

 

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Denominazione e natura dell'associazione.

Con la denominazione "Associazione Professionale Psicomotricisti Italiani", identificata in sigla A.P.P.I., è costituita, in regime di autonomia, una associazione nazionale apolitica, areligiosa, senza scopo di lucro, di carattere scientifico, professionale e culturale.

Essa, ispirandosi sempre ai principi democratici, è regolata dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Codice di Deontologia Psicomotoria.

Articolo 2: Sede legale.

La sede legale dell'Associazione è stabilita presso la residenza o il domicilio del Presidente. Tale sede potrà essere trasferita altrove su decisione dell'Assemblea Generale. L’associazione si riunisce presso i luoghi che ritiene più opportuni al fine di meglio raggiungere i propri scopi.

 

Articolo 3: Anno sociale.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

 

TITOLO II: SCOPO E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 4: Scopo dell’associazione.

Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere e proteggere lo sviluppo della Psicomotricità, come meglio definita all’articolo 5, come scienza autonoma nei suoi diversi campi di applicazione - presa in carico, rieducativo e preventivo-educativo, delle persone di ogni età, seguendo iter progettuali e sistematici che volgano al raggiungimento del maggior benessere possibile, sia da un punto di vista psico-sociale, che da un punto di vista psico-corporeo dell’individuo, visto sempre nella sua globalità - così come promuovere, sviluppare e far riconoscere la figura professionale specifica dello psicomotricista di fronte a qualsiasi Istituzione pubblica o privata dello Stato Italiano, promuovere la conoscenza del profilo professionale dello psicomotricista, stimolare lo studio e la divulgazione di conoscenze scientifiche, effettuare ricerche, formare o collaborare nella formazione nell'ambito della Psicomotricità, così come attivare i contatti nazionali, europei e internazionali considera, a tal fine necessari.

Articolo 5: La Psicomotricità.

La Psicomotricità come concetto e disciplina autonoma, trova la sua applicazione diretta in una professione specifica. Il professionista competente nella teoria e nella pratica della Psicomotricità in ogni ambito di sua competenza, come meglio definito nel Regolamento interno dell'APPI e nel Regolamento del Registro Nazionale, è denominato in modo specifico ed esclusivo con il termine "psicomotricista".

Il termine italiano "psicomotricista" equivale alle seguenti, denominazioni nelle altre principali lingue europee: in lingua francese "psychomotricien", in lingua inglese “psychomotrician", in lingua tedesca "Psychomotoriker", in lingua spagnola "psicomotricista", in lingua portoghese "psicomotricista".

Articolo 6: Finalità specifiche.

In coerenza con lo scopo generico dell’associazione, le finalità specifiche sono:

  1. promuovere e sostenere la divulgazione e lo sviluppo teorico e pratico della Psicomotricità in quanto concetto, scienza e professione;

  2. promuovere iniziative per il riconoscimento della specificità del profilo professionale dello psicomotricista, salvaguardandone la denominazione, sia in termini giuridici, che delle possibilità di inquadramento e di esercizio nel mercato del lavoro;

  3. costituire, tramite le attività ed iniziative dei suoi organi e associati, il punto di riferimento degli psicomotricisti, nella salvaguardia dei suoi aspetti scientifici, metodologici e deontologici;

  4. rappresentare gli psicomotricisti, difendendone gli interessi, di fronte alle Istituzioni pubbliche e private;

  5. sviluppare e promuovere le attività e le competenze specifiche dello psicomotricista, promuovendone la formazione di base e permanente;

  6. tutelare la figura professionale dello psicomotricista e, nel rigore scientifico, la sua competenza professionale attraverso la costituzione e gestione del relativo Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti Appi;

  7. assicurare una formazione professionale di base, non inferiore ad un triennio, specifica ed omogenea sul piano nazionale ed in armonia con i principali modelli europei (non inferiore a 2750 ore e non inferiore a quanto stabilito dalla Comunità Europea, attualmente 180 credi, ECTS) e che preveda coerentemente ed equamente discipline teoriche nell'area medica e psicologica, tirocinio e formazione psico-corporea; di conseguenza, riconoscere e sostenere le Scuole Professionali triennali di Psicomotricità che propongono una relativa formazione contando su docenti qualificati e su Formatori in Psicomotricità iscritti al Registro Professionale specifico.

  8. sostenere e collaborare con le Scuole Triennali Professionali di Psicomotricità al fine del riconoscimento legale dell’attestato da esse rilasciato, secondo le istanze ufficiali italiane;

  9. sostenere e collaborare con Scuole, Enti e Associazioni che propongono attività di formazione permanente nel settore, in particolare quegli Organismi che intendono salvaguardare e garantire il sapere psicomotorio trasmesso da competenti e riconosciuti Formatori in Psicomotricità;

  10. promuovere la ricerca e lo scambio di conoscenze ed esperienze in Psicomotricità attraverso l'onestà ed il dialogo scientifico fra psicomotricisti, professionisti, associazioni ed istituzioni nel rispetto dei loro diversi orientamento e applicazioni;

  11. promuovere convenzioni e accreditamenti con gli Enti pubblici e priva, per il raggiungimento dei fini statutari;

  12. curare pubblicazioni scientifiche, promuovere e organizzare convegni, seminari di studio e ogni forma di iniziativa scientifico-culturale;

  13. creare collaborazioni con Associazioni, stipulare patrocini e convenzioni con enti formativi ed Istituzioni dell'area psicomotoria sul piano e, nazionale, europeo e mondiale; farsi rappresentare, nel rispetto della propria autonomia e forme di funzionamento, nelle strutture più complesse che godono di elevata visibilità e garantiscono lo sviluppo della Psicomotricità e della relativa professione.

  14. si istituisce un nuovo sportello del cittadino accessibile dal nostro sito internet volto alla promozione della tutela dell’utenza ai sensi dell’art. 2 co. 4 della legge n. 4/2013. Tale sportello sarà dedicato ai clienti dei professionisti nostri associa, che potranno verificare e controllare curricula, percorsi formativi e procedure.

 

Articolo 7:

Modalità concrete di attuazione delle finalità specifiche.

Le finalità specifiche di cui all’articolo 6 saranno perseguite mediante la formulazione di progetti di lavoro e la creazione di Commissioni incaricate di organizzare attività dirette a raggiungere tali fini specifici, in particolare, mediante la socializzazione dell'apporto dello psicomotricista come un professionista dell'area del sostegno e presa in carico del disagio psico-corporeo e psico-sociale ad alta caratterizzazione preventivo-socio-educativa, tendente a contribuire al benessere psicomotorio, individuale, famigliare, sociale ed istituzionale. Con riferimento al patrimonio dell’associazione é fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO III: AMBITO TERRITORIALE

Articolo 8: Carattere nazionale.

L'associazione ha come ambito operativo la totalità del territorio dello Stato Italiano. Potrà comunque, se dovesse rivelarsi utile al perseguimento degli scopi sociali, partecipare e/o collaborare con altre associazioni, istituzioni, organizzazioni ed enti pubblici o privati, non solo italiani, ma anche stranieri, purché ciò sia di effettivo contributo allo sviluppo dei propri fini statutari.

Articolo 9:

Rapporto con altre associazioni e/o soggetti di vario genere aventi scopi similari.

L’associazione potrà partecipare alla costituzione di federazioni, comitati o fori con scopi similari. L'associazione potrà, altresì, assumere impegni tramite convenzioni di collaborazione o entrare a far parte di federazioni già costituite, raggruppamenti od entità di qualsiasi genere a carattere locale, nazionale, europeo od internazionale, pubblico o privato, al fine di perseguire al meglio gli scopi associativi.

TITOLO IV: STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 10:

Sedi locali.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di sedi locali aventi come proprio ambito di competenza una parte del territorio italiano e disciplina, da apposito Regolamento locale, deliberato dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, e che non potrà essere in contrasto con il presente Statuto e il Regolamento Nazionale.

Presso ogni sede locale verranno creati organi analoghi a quelli previsti a livello nazionale. Ogni Presidente locale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.


Articolo 11:

Compiti delle sedi locali.

Ogni sede locale è responsabile del perseguimento degli scopi associativi sul proprio territorio in conformità alle direttive decise dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di informarsi sulla realtà professionale, legislativa e fiscale del proprio territorio e di informare costantemente il Consiglio Direttivo al riguardo, nonché di fornire ai soci del proprio territorio aggiornamenti utili in tal senso.

Articolo 12:

Gestione economica e amministrativa delle sedi locali.

Le sedi locali non hanno una propria autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale, in quanto le quote associative sono acquisite unicamente a livello nazionale centrale. Il Consiglio Direttivo può eventualmente valutare di dare alle sedi locali contributi specifici per lo svolgimento di attività sociali, su presentazione di apposita richiesta corredata dalla descrizione del progetto.

 

Articolo 13:

Destituzione delle sedi locali

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo considerasse l'attività di una sede locale in contrasto con il presente Statuto e/o con il Regolamento locale di riferimento, ne potrà proporre la destituzione in Assemblea Generale, che dovrà approvarla a maggioranza semplice.

 

TITOLO V: SOCI E CATEGORIE

Articolo 14:

Categorie di soci.

L'Associazione è costituita dai seguenti soci:

A) SOCI ORDINARI: Sono gli psicomotricisti che, dopo aver frequentato una Scuola Professionale triennale di Psicomotricità, a cui si accede con diploma di Scuola Media Superiore, sono in possesso dell’attestato di “Competenza Professionale di Psicomotricista” e dei requisiti minimi. I soci ordinari possono essere ammessi all’esame di accesso al Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti Appi dopo due anni di vita associativa se dimostrano esperienza di esercizio professionale continuativo. Possono far parte, altresì, dei soci ordinari quegli psicomotricisti, in possesso dei requisiti minimi, che esercitano la professione all'estero;

B) SOCI STUDENTI: Gli studenti delle Scuole Triennali di Psicomotricità;
Tutte le categorie di soci maggiori di età sono titolari di diritto di elettorato attivo e passivo e sono tenuti al pagamento delle quote associative annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio non è trasmissibile a terzi, né a causa di morte, né con atto tra vivi.

Articolo 15:

Iscrizione all’associazione.

L'iscrizione all'associazione avviene mediante domanda di ammissione scritta con apposito modulo rivolta al Consiglio Direttivo. L'ammissione del socio è subordinata al possesso dei requisiti previsti, per l’iscrizione, all’accettazione dello Statuto, del Regolamento interno, del Codice di Deontologia Psicomotoria e del Regolamento Disciplinare, nonché al versamento della quota associativa prevista per l'anno in corso e alla compilazione del modulo d’iscrizione. La domanda si presume accettata, salvo insindacabile decisione contraria del Consiglio Direttivo da comunicarsi per iscritto alla persona interessata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 16:

Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per:

a) Dimissioni volontarie del socio, da comunicarci in forma scritta al Consiglio Direttivo;

b) Decadenza, qualora vengano meno i requisiti richiesti dallo Statuto per l’iscrizione, in caso di mancato versamento della quota associativa dopo almeno due solleciti scritti, di cui l’ultimo via Pec o Raccomandata AR. Lo stesso potrà essere riammesso pagando tutte le quote in sospeso;

c) Esclusione per gravi violazioni delle norme statutarie, per atti incompatibili con i fini associativi o altri gravi motivi. L’esclusione viene deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17:

Diritti dei soci.

I soci hanno il diritto di:

  1. a)  diritto di partecipare all'assemblea, di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti;

  2. b)  diritto di elettorato attivo e passivo;

  3. c)  il diritto di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture e le attrezzature

    eventualmente messe a disposizione;

  4. d)  il diritto di partecipare alla vita associativa;

  5. e)  il diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione e di usufruire di tuP i servizi propos,;

  6. f)  proporre al Consiglio Direttivo suggerimenti, di interesse comune;

  7. g)  segnalare al Consiglio Direttivo i comportamenti, contrari alle finalità associative tenute dai singoli soci o dai membri degli organi associativi.

 

Articolo 18:

Doveri dei soci.

Sono doveri di tutti i soci:

  1. a)  rispettare lo Statuto e i regolamenti, interni dell’associazione;

  2. b)  osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

  3. c)  pagare la quota associativa alla scadenza e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

  4. d)  impegnarsi per il conseguimento degli scopi associativi;

  5. e)  collaborare alle varie attività ed iniziative organizzate dall’associazione per il perseguimento degli scopi associativi;

  6. f)  impegnarsi negli incarichi per i quali si è sta, eletti;

  7. g)  effettuare l’aggiornamento e la formazione permanente, come previsto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico;

  8. h)  contribuire, nella propria posizione personale ed istituzionale, allo sviluppo dell'immagine dell'associazione.


TITOLO VI:

REGISTRO PROFESSIONALE NAZIONALE DEGLI PSICOMOTRICISTI APPI (RPN)

Articolo 19:

Il Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti Appi.

Presso il Consiglio Direttivo è istituito il Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti, Appi, i cui contenuti, e modalità di accesso, nonché di verifica della competenza professionale, per quanto qui non espressamente previsto, sono stabili, da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dall'Assemblea Generale su proposta della Commissione Professione e previa delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 20:

Contenuto del RPN e modalità di tenuta.

Il Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti, Appi contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo del domicilio professionale degli iscritti, nonché la data di iscrizione. Il Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti, Appi è compilato secondo l’ordine numerico d’iscrizione.

Articolo 21:

Requisiti per l’iscrizione al Registro Professionale Nazionale Appi.

Su richiesta dell’interessato, vengono iscritti al Registro Professionale Nazionale Appi i soci in regola con quanto previsto dal Regolamento e previo superamento della prova di idoneità, ad eccezione dei soci studenti.

Possono essere iscritti al Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti Appi anche gli psicomotricisti, che abbiano la loro residenza all'estero, così come gli psicomotricisti stranieri previa la stipula di un accordo scritto fra l'APPI e l'associazione professionale di altra nazionalità di cui è socio il richiedente.

Articolo 22:

Obbligo di formazione continua.

Il mantenimento della iscrizione all’interno del Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti, Appi è subordinato ad un minimo di 100 ore ogni biennio di formazione continua. Sono considerate ore di formazione anche le ore di tutoraggio a tirocinanti delle scuole triennali di psicomotricità, purché non superino il 40% del monte ore totali (20 ore). A raggiungimento del monte ore di formazione complessivo richiesto, dovrà essere presentata alla Segreteria Nazionale tutta la documentazione comprovante lo stesso, entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

 

Articolo 23:

Cancellazione dal Registro Professionale Nazionale Appi.

Il Consiglio Direttivo delibera d’ufficio la cancellazione dal Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti Appi in caso di:

1. perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata;

2. perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione nel Registro stesso;

3. incompatibilità con il requisito della specificità professionale.

Lo psicomotricista cancellato dal Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti Appi può chiedere di essere riammesso quando sono cessate le ragioni che ne hanno determinato la cancellazione.

TITOLO VII: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 24:

Organi dell’associazione.

Sono organi dell'Associazione:

a)  l’Assemblea Generale;

b)  Consiglio Direttivo;

c)  Collegio dei Probiviri;

d)  Comitato Revisori dei Conti.

Tutti gli organi dell’associazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati al massimo per due mandati consecutivi. Le elezioni avvengono per voto segreto in Assemblea Generale, convocata a tale scopo almeno due mesi prima della scadenza dei rispettivi mandati. L’organo dell’associazione uscente é tenuto all’espletamento della normale gestione dell’associazione fino all’elezione dell’organo dell’associazione votato dai soci in assemblea. Le liste, costituite dai soci aventi diritto, devono essere presentate fino a trenta giorni prima delle elezioni e rese pubbliche a tutti i soci. In caso di rinuncia od impedimento definitivo di un titolare, subentra il supplente della relativa lista fino alla scadenza ordinaria del mandato dell'Organo interessato.

Capitolo l: Assemblea Generale

Articolo 25:

Funzioni e compiti dell’Assemblea Generale.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

Il suo ruolo è quello di deliberare e decidere gli indirizzi e le direttive generali della stessa. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati, sebbene non presenti o dissenzienti.

Le funzioni e i compiti dell'Assemblea Generale sono:

a)  deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione;

b)  eleggere il presidente del Consiglio Direttivo, il Comitato dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;

c)  approvare annualmente il rendiconto consuntivo e preventivo, sentito il parere del Tesoriere e del Comitato dei Revisori dei Conti;

d)  approvare le modifiche dello Statuto dell'Associazione;

e)  approvare i Regolamenti interni ed il Codice Deontologico proposti dal Consiglio Direttivo;

f)  costituire Commissioni, Gruppi di Studio finalizzati a specifiche attività;

g)  deliberare l’eventuale fusione con altre associazioni;

h)  approvare lo scioglimento dell'associazione fissando le modalità di liquidazione e la destinazione dell'eventuale residuo fondo comune nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto;

i)  deliberare su quant’altro a lei demandato dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 26:

Convocazione dell’Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce una volta all’anno entro il 31 marzo. Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Con carattere straordinario potrà riunirsi ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta, contenente specificazione delle questioni da inserire nell'ordine del giorno, di almeno 1/3 del Consiglio Direttivo o dei 2/3 del Collegio dei Probiviri o di almeno il 25% dei soci. In quest'ultimo caso, il Presidente è tenuto alla convocazione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Le convocazioni dell'Assemblea non avranno luogo nel mese di agosto e durante le festività nazionali.

Articolo 27.

Forma della convocazione.

L'Assemblea viene convocata mediante la forma scritta ritenuta più conveniente (lettera, fax o mezzi telematici), contenente specificazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno; la convocazione deve pervenire a tutti i soci almeno trenta giorni prima della data stabilita. Se l’Assemblea Generale è straordinaria, la convocazione deve indicare il nome dei richiedenti.

Articolo 28.

Funzionamento dell’Assemblea Generale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, affiancato dal Segretario che cura la compilazione del verbale, o in sua assenza da un socio scelto dal Presidente.


È validamente costituita, in prima convocazione, se è presente, comprese le deleghe, la maggioranza degli iscritti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio presente può essere delegato a rappresentare al massimo quattro soci assenti; le deleghe presentate verranno allegate al verbale dell’assemblea per la quale le stesse sono state conferite a cura del segretario.

Tutte le deliberazioni sono effettuate con voto palese, tranne che per le elezioni del Presidente, dei Revisori dei Conti e del Consiglio dei Probiviri, ove il voto è segreto.

 

Capitolo ll: Consiglio Direttivo

Articolo 29:

Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'associazione.

Esso è composto da sei membri. I membri del Consiglio Direttivo sono: il Presidente, il Vice- Presidente, il Past President, il Tesoriere, il Segretario e il Responsabile per la tutela della professione.

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea Generale fra i soci iscritti regolarmente al Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti Appi da almeno tre anni ed abbiano partecipato almeno ad una Assemblea Generale ogni anno. Il Presidente, una volta eletto nomina, poi, gli altri membri del Consiglio Direttivo, sempre fra i soci iscritti regolarmente al Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti Appi da almeno tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo non possono rivestire cariche associative in altre associazioni od organismi che operino con finalità in contrasto con quelle dell'APPI.

È facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduti uno o più membri dopo cinque assenze continuative alle riunioni regolarmente convocate, nonché accogliere eventuali dimissioni volontarie. In tal caso, il Presidente dovrà provvedere tempestivamente a scegliere il nuovo membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce regolarmente ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando 3/5 dei suoi membri ne faccia richiesta. Esso provvede a tuP gli aP necessari ed utili all'efficienza dell'associazione, allo sviluppo della stessa e, comunque, degli scopi previsti nel presente Statuto. La validità delle deliberazioni richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

-  rappresentare l’associazione in Italia e all'estero;

-  sovrintendere tutte le attività dell’associazione;

-  eseguire le decisioni assunte dall'Assemblea Generale;

-  redige la relazione annuale sulla gestione dell’associazione da presentare all’Assemblea Generale;

-  realizzare le attività tendenti al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione e proporre all'Assemblea progetti di interesse comune;

-  organizzare riunioni di carattere scientifico-culturale;

-  costituire le sedi locali;

-  proporre all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti interni dell'Associazione;

-  creare comitati consultivi, gruppi di studio e di lavoro determinandone i compi, e nominandone i componenti;

-  organizzare, con il supporto del Comitato Scientifico, il Congresso Nazionale dell'Associazione che dovrà realizzarsi ogni due anni.

-  provvedere alla costituzione, tramite chiamata, del Comitato Scientifico come indicato dal Regolamento.

-  stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e proporre ai soci il rendiconto preventivo e consuntivo annuale elaborato dal tesoriere che dovrà essere poi presentato all’Assemblea Nazionale per l’approvazione da parte dei Soci mediante votazione;

-  deliberare l’apertura di un conto corrente;

-  disporre il più conveniente impiego del fondo comune, senza tuttavia poter assumere obbligazioni o impegni finanziari in genere, anche verso terzi, se non nei limi, del fondo comune esistente al momento, tenuto conto degli impegni e delle obbligazioni preesistenti. In caso di superamento del predetto limite, rispondono personalmente ed in proprio i membri che li hanno autorizzati;

-  nominare e licenziare l’eventuale personale dipendente e determinarne il trattamento giuridico ed economico.

 

Articolo 30:

Il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei suoi rapporti con gli enti pubblici e privati, con le organizzazioni ed associazioni aventi finalità similari, a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Deve, pertanto, essere sempre informato sull’andamento dell’associazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Mantiene e sviluppa i rapporti con gli enti istituzionali per l’iter legislativo sul riconoscimento professionale. Mantiene e sviluppa i rapporti con le scuole Professionali e con gli Enti di Formazione. Controlla la legittimità degli associati.

Articolo 31:

Il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato. Se il Presidente e il Vice-Presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione al Registro Nazionale e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Il Vice-Presidente affianca e sostiene il Presidente nelle sue mansioni istituzionali. Collabora con i consiglieri per le loro mansioni. Propone piani di lavoro, idee e programmi formativi in collegialità con gli altri membri.

Articolo 32:

Il Tesoriere.

Il Tesoriere gestisce ed é responsabile della contabilità dell’associazione, redige annualmente il rendiconto consuntivo e preventivo dell’associazione, si occupa di raccogliere e conservare la documentazione contabile dell’associazione, si occupa dei pagamenti, necessari per il funzionamento dell’associazione, tiene i rapporti con le banche, si occupa di riscuotere le quote associative.

Articolo 33:

Il Segretario.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e controfirma quanto redatto; mette a punto gli aspetti organizzativi delle attività dell’associazione; attende alla corrispondenza e alle comunicazioni.

Articolo 34:

Il Consigliere alla Tutela della Professione.

Il Consigliere alla Tutela della Professione controlla la veridicità e la fruibilità delle informazioni sulla professione da e per l’esterno e da parte degli associati. Controlla la legittimità degli associati, comunicando eventuali dissonanze al Presidente. Collabora attivamente con il Presidente, Vice Presidente e Segretario nella procedura di accreditamento e riconoscimento professionale. Propone piani di lavoro, idee e programmi di sensibilizzazione del territorio nazionale sulla professione. Gestisce la comunicazione dei social di Appi, difendendone l’immagine professionale.

Articolo 35:

La figura del Past- President.

Il Past- President è l’ex Presidente, che ha regolarmente portato a termine il proprio mandato. È membro di diritto del Consiglio Direttivo. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di esperto della storia e delle strategie dell’associazione con funzione consultiva. Per la sua rilevanza professionale presenzia ad even, istituzionali a nome dell’associazione.

Capitolo lV:

Comitato Scientifico e Commissioni

Articolo 36:

Il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da 9 membri ed ha il compito di supportare il Consiglio Direttivo e le sedi locali con proposte, idee, progetti ed iniziative scientifico-culturali riguardanti i contenuti del presente Statuto.

 

Articolo 37:

Le Commissioni.

Onde favorire il raggiungimento degli obiettivi statutari, il Consiglio Direttivo si avvale dell'apporto di tre Commissioni: Ricerca, Formazione, Professione. Ogni Commissione è responsabile della promozione e sviluppo della rispettiva area a livello nazionale.

La Commissione Professione è responsabile della tenuta del Registro Professionale Nazionale degli Psicomotricisti Appi.

Ogni Commissione, composta da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, è coordinata da un Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente di Commissione potrà rappresentare l'associazione nelle rispettive commissioni di altri organismi o federazioni nazionali, straniere e sopranazionali.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo consideri l'attività di una Commissione in contrasto con il programma da esso individuato, potrà prevederne la destituzione proponendo la mozione in Assemblea Generale che approverà a maggioranza semplice.

Mediante regolamento il Consiglio Direttivo, qualora lo reputi opportuno, può costituire anche Commissioni ulteriori rispetto a quelle di cui al primo comma.

Capitolo V:

Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti

 Articolo 38: Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti al di fuori dei componenti dell'Assemblea, di cui almeno uno con cognizioni scientifiche ed uno con cognizioni tecniche. Ad essi è delegato l'esame e la soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra i membri aderenti all’associazione, tra essi e gli organi della stessa in merito all'applicazione del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico. Essi decideranno, sentite le parti, ex bono et aequo, senza formalità di procedure, ed il lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri instaura, di propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio Direttivo, il procedimento disciplinare nei confronti dei membri della associazione secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel Codice Deontologico.

 

Articolo 39.

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, scelti preferibilmente tra i componenti dell'Assemblea.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sul conto consuntivo ed un parere di massima sul preventivo; possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

 

TITOLO VIII: PATRIMONIO

Articolo 40:

Il patrimonio sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  1. quote annuali;

  2. contributi ed elargizioni di enti pubblici e/o privati;

  3. donazioni e lasciti.

 

Articolo 41:

Assenza di diritti da parte dei soci sul patrimonio sociale.

L'associato che, a qualsiasi titolo perda la qualità di socio, non potrà per nessun motivo vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione e sugli eventuali fondi sociali.

Articolo 42:

Libri dell’Associazione

I libri della Associazione sono:

− Il Libro Soci;

− Il Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;

− Il Libro delle entrate e delle uscite;

− Il Bollettario ricevute quote.

Le pagine di ogni nuovo libro saranno numerate progressivamente e siglate da un componente del Consiglio Direttivo e da un Revisore dei Conti. Il libro soci e il libro verbali sono tenuti e conservati dal segretario.

Il libro delle entrate e delle uscite così come il bollettario delle quote ricevute sono tenuti dal tesoriere.

 

Articolo 43:

Scioglimento e devoluzione dei beni.

La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea Generale straordinaria a maggioranza dei 3⁄4 in caso di inattività prolungata per un anno, perdita del patrimonio associativo, raggiungimento o impossibilità di perseguire lo scopo. In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe di utilità sociale operanti in identico o analogo settore individuate dal Consiglio Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 44:

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicheranno le norme del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

 

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