REGOLAMENTO APPI
ULRIMA MODIFICA E APPROVAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 3 FEBBRAIO 2018
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TITOLO I
La Psicomotricità
Articolo 1:
La definizione di Psicomotricità.
Sia dal punto di vista teorico che operativo, la Psicomotricità è quella scienza che, fondata armonicamente su tutte quelle discipline che concorrono alla conoscenza dell'uomo, considera quest'ultimo nella sua "globalità psico-corporea, psico-tonica e psico-motoria", strutturale e funzionale. In particolare, essa riconosce il ruolo centrale del "vissuto psicocorporeo" come costitutivo della personalità, fondamento della motricità funzionale e relazionale, dei processi cognitivi, comunicativi e regolatore del comportamento sociale. Essa si propone di comprendere l'uomo nel suo rapporto - vissuto, agito e parlato – con sé stesso e gli altri sia in situazione di normalità che di disagio comunque espresso sul piano corporeo, tonico e/o motorio.
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TITOLO II
Lo Psicomotricista
Articolo 2:
La definizione di Psicomotricista.
È il professionista del linguaggio corporeo e non verbale e operatore competente nell'arte del movimento come espressione della totalità psico-somatica dell’individuo. È idoneo all'esercizio della Psicomotricità, della Grafomotricità e del Rilassamento, grazie alle sue conoscenze e strumenti specifici di valutazione e di presa in carico, al fine di favorire armonicamente lo sviluppo psicomotorio del bambino e salvaguardare l'equilibrio psico-corporeo dell'adolescente, dell'adulto e dell'anziano in situazioni socio-istituzionali ed età diverse. Il suo interesse specifico concerne i disordini psico-motori e psico-tonici che affronta in un'ottica altamente preventiva a seguito di una valutazione psicomotoria. Egli opera in un setting specifico utilizzando il corpo, proprio e della persona in carico come mediatore prioritario, e per estensione e analogia gli "oggetti psicomotori”. Si avvale di strumenti e tecniche proprie della professione contraddistinguendosi dagli altri operatori con cui comunque collabora costantemente.
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TITOLO III
La formazione dello Psicomotricista
Articolo 3:
La formazione dello psicomotricista.
Lo psicomotricista si forma grazie ad una sintesi equilibrata di discipline neurologiche, psichiatriche, psicologiche, pedagogiche e psicosociali, basata sul criterio genetico normale e patologico, su cui si fonda lo statuto epistemologico della Psicomotricità. La sua formazione deve essere non inferiore a 2750 ore (non meno di 180 ECTS secondo la normativa europea) ed organizzata in un triennio, così come previsto dalle più significative Scuole sul piano nazionale e come indicato dalle realtà associative ed istituzionali europee di maggiore rilevanza. Tale formazione è caratterizzata, in modo specifico e peculiare, dall'integrazione obbligatoria fra teoria, formazione professionale e formazione personale. Quest'ultima è ritenuta essenziale e caratterizzante la specificità professionale dello Psicomotricista, in quanto, determinante per l'assunzione di un atteggiamento personale e professionale specifico e costitutiva delle tecniche psico-corporee messe in campo. Lo Psicomotricista è riconosciuto tale in quanto in possesso di un attestato di qualifica professionale di Psicomotricista, acquisito presso una Scuola Professionale Triennale con monte ore non inferiore a 2750 ore e alla quale si accede con diploma di Scuola Media Superiore, ed esercita la professione di Psicomotricista per almeno 15 ore settimanali continuative. È considerato Psicomotricista anche colui che, non in possesso dell’attestato, come previsto dal comma precedente del presente articolo, presenta una formazione equivalente acquisita anteriormente al 1994.
Articolo 4:
Comunicazione e sensibilizzazione.
Lo Psicomotricista, in coerenza con quanto indicato nel Titolo II del presente Regolamento, è il portatore ufficiale del sapere psicomotorio, espresso nel suo esercizio professionale, ed è capace di trasmetterlo, nei suoi vari contenuti, forme ed espressioni, agli altri - operatori, istituzioni, utenza in generale - utilizzando strumenti professionali di tipo scientifico che gli sono propri, anche con il supporto dei nuovi mezzi di comunicazione.
Articolo 5:
Impegno dello Psicomotricista.
Lo psicomotricista riconosce il ruolo basilare che hanno le Scuole Superiori Professionali di Psicomotricità, di durata triennale, ai fini della preparazione professionale dello psicomotricista di cui ne riconosce la specificità professionale. Per questo, onde tutelarne la professionalità e sostenerne gli sforzi volti al perseguimento del suo riconoscimento giuridico sul piano nazionale, si impegna altresì nel tutelare e sostenere le Scuole che lo formano, dove egli, qualora sia anche Formatore in Psicomotricità iscritto ad un Registro specifico, può fornire un proprio contributo formativo. Lo Psicomotricista APPI si impegna alla formazione permanente secondo quanto stabilito dall’associazione.
Articolo 6:
Compiti dello Psicomotricista.
Sono compiti peculiari dello psicomotricista:
- la valutazione psicomotoria, effettuata con modalità e strumenti vari: anamnesi psicomotoria, osservazione psicomotoria, esame psicomotorio, test psicomotori specifici;
- presa in carico individuale e di gruppo, di soggetti con disordini psicomotori specifici e di tutte quelle persone, di qualsiasi età ed in ogni ambito istituzionale, che esprimano un disordine psico-corporeo, indipendentemente dalla situazione organica, fisiologica e/o patologica;
- presa in carico preventivo-pedagogica educativa di gruppo tanto nell'età evolutiva che con gli adulti e gli anziani;
- orientamento scolastico-professionale;
- formazione psico-corporea per adulti, genitori ed operatori;
- sensibilizzazione informativo-culturale nell'ambito della propria disciplina e professione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SOCI
Articolo 7:
Modalità di iscrizione.
L'ammissione di nuovi soci, avviene su domanda redatta dagli interessati, indirizzata al Presidente APPI. In particolare, per i soci ordinari la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
- dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento interno, del Codice Deontologico con l’obbligo di osservarli;
- fotocopia dell'"Attestato di qualifica professionale di Psicomotricista (dichiarata dall'interessato, conforme all'originale) acquisito presso una Scuola Triennale di Psicomotricità, con un monte ore non inferiore a 2750; in sua assenza, quanto è ritenuto dal richiedente opportuno per la valutazione di una formazione equivalente che verrà valutata dall'apposita Commissione;
- dichiarazione di esercizio professionale, se già avviato, nell'ambito della Psicomotricità specificandone la media oraria settimanale e la realtà in cui opera;
- dichiarazione di impegnarsi nel pagamento annuale della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo;
- produzione di altra documentazione ritenuta utile da parte del richiedente: attestati di aggiornamento, di formazione, pubblicazioni, ecc.
- dichiarazione che le notizie e i documenti forniti sono completi e conformi al vero e di consentire il trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi statutari dell'APPI e per tutte le esigenze legate alla promozione e valorizzazione dello psicomotricista.
I soci studenti, una volta terminati gli studi ed in possesso della documentazione di competenza professionale, possono richiedere di accedere alla categoria dei soci ordinari.
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Articolo 8:
Sanzione per ritardo pagamento quota associativa.
La quota associativa successiva alla prima deve essere pagata entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l’applicazione di una sanzione minima del 5% e massima del 25%, stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Articolo 9:
Psicomotricisti italiani esercitanti all'estero.
Rimangono soci a tutti gli effetti anche gli psicomotricisti che, per qualsiasi motivo, operino nel loro ambito professionale al di fuori dello Stato italiano; come, altresì, possono essere iscritti per la prima volta psicomotricisti italiani che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, esercitano stabilmente o temporaneamente la professione all'estero.
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Articolo 10:
Psicomotricisti stranieri.
Possono essere iscritti all'Associazione gli psicomotricisti stranieri iscritti ad un'Associazione professionale partner dell'APPI o, in deroga, che siano in possesso di una formazione equivalente valutata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11:
Formazione permanente.
La formazione continua deve essere annualmente giustificata all'associazione. Ogni due anni l'APPI, tramite la Commissione Formazione, è tenuta alla verifica del livello formativo acquisito sino a quel momento dai singoli soci.
TITOLO V
LE CANDIDATURE
Articolo 12:
Le candidature e le elezioni.
1. I soci che intendano presentarsi quali candidati alle elezioni del Presidente dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative, aver maturato un'anzianità associativa almeno triennale ed aver partecipato ad almeno due Assemblee Generali. Dovranno far pervenire al Segretario Nazionale, entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza del mandato del Consiglio uscente, la propria candidatura accompagnata da brevi note programmatiche.
2. Il Segretario predisporrà le schede nominative elettorali da consegnare in sede di Assemblea a ciascun socio o suo delegato.
3. Terminate le operazioni di voto le schede saranno conservate a cura del Segretario per i quindici giorni successivi l'Assemblea per l'eventuale controllo dei soci che ne facessero richiesta.
4. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere proposti al Collegio dei Probiviri entro i 30 giorni dall'elezioni.
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TITOLO VI
LE COMMISSIONI
Articolo 13:
Commissioni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla nomina delle seguenti Commissioni:
- Commissione Ricerca: con il compito di definire le linee di ricerca teorica sugli ambiti della professione, i temi dei congressi, nonché le linee guida dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione da proporre, in seguito, al Comitato Scientifico;
- Commissione formazione: con il compito di studiare e promuovere i programmi dei corsi e delle iniziative finalizzate alla formazione, all'aggiornamento e qualificazione professionale degli iscritti nonché pianificare, di concerto con il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo, la realizzazione di tali iniziative. Si interessa, altresì, di curare i rapporti con le Associazioni di Formazione di base e permanente in ambito psicomotorio definendone in comune obiettivi e programmi formativi tenendo conto delle esigenze evolutive della professione e della società;
- Commissione Professione: Si occupa di verificare la sussistenza in capo ai soci dei requisiti per il rilascio dell’attestato ex l.4/2013 nonché la permanenza dei requisiti ai fini del rinnovo dell’attestato. Ha il compito di esaminare le domande di ammissione, le decisioni di esclusione, le delibere del Collegio dei Probiviri, l'importo delle quote associative e delle more, la gestione del Registro Professionale e dei criteri di qualificazione dei soci, le tematiche sollevate dai singoli soci;
- Commissione rapporti istituzionali e stampa: con il compito di curare i rapporti con enti ed istituzioni pubbliche e private, i rapporti sindacali nonché le pubbliche relazioni;
- Commissione per le tematiche fiscali e legali: con il compito di curare l'aggiornamento legislativo e di intrattenere i rapporti con i professionisti allo scopo incaricati;
- Commissione editoriale: con il compito di curare le pubblicazioni dell'Associazione e gli Atti Congressuali.
I componenti delle Commissioni vengono nominati dal Presidente di Commissione su proposta del Consiglio Direttivo e sulla base della disponibilità dei singoli soci. Ne possono far parte, su decisione del Consiglio Direttivo, anche membri non soci qualora questo sia ritenuto necessario per lo sviluppo dei lavori di Commissione. La mancata partecipazione, per due sedute senza giustificato motivo, nel corso di un anno alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, del Comitato Scientifico e delle singole Commissioni, ovvero la morosità per i soci protrattasi per un anno nel pagamento della quota associativa ne comporta la decadenza, che sarà pronunciata dal rispettivo organo di appartenenza con preavviso scritto all'interessato.
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TITOLO VII
NORME SULLA GESTIONE CONTABILE
Articolo 14:
Gestione contabile e finanziaria.
Le entrate e le uscite dell’associazione devono essere annotate sul relativo libro progressivamente in ordine di data, singolarmente su righe distinte, contrassegnate da un codice identificativo ai fini di raggruppamento di bilancio, preventivamente definito dal Consiglio Direttivo. Al termine di ogni mese saranno riportati i rispettivi totali parziali, cominciando per ogni mese una nuova pagina. Il rendiconto consuntivo sarà redatto in base al criterio di cassa, raggruppando le entrate e le uscite per categorie omogenee. Il Tesoriere elabora il progetto di rendiconto consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno ed entro lo stesso termine ne trasmette copia ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti. Il progetto di rendiconto consuntivo, una volta approvato dall’Assemblea Generale, viene reso pubblico tramite i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Associazione.
TITOLO VIII
COMPITI DELLE SEDI LOCALI
Articolo 15:
Compiti delle sedi locali.
Le sedi locali svolgono le loro funzioni in armonia con gli scopi associativi ed in collegamento con il Consiglio Direttivo Nazionale e promuovono:
- iniziative e contatti presso le Istituzioni locali, pubbliche e private, per sensibilizzarle alle problematiche della Psicomotricità nonché per instaurare e mantenere proficui rapporti di collaborazione sia a livello associativo che individuale;
- iniziative per diffondere la conoscenza della Psicomotricità e incrementare lo sviluppo dell'Associazione;
- incontri di collegamento, promozione culturale, aggiornamento, formazione permanente tra i soci della zona di competenza;
- reperiscono informazioni e aggiornamenti inerenti le normative regionali sulla professione dello Psicomotricista e comunicano tempestivamente ai soci della loro zona di competenza e al Direttivo Nazionale ogni modifica o novità.
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TITOLO IX
ACCREDITAMENTI E PATROCINI
Articolo 16:
Accreditamenti e patrocini.
L’associazione può riconoscere e stipulare convenzioni con Scuole ed Enti formativi, qualora rispettino i criteri e gli standard di formazione in Psicomotricità dalla stessa stabiliti e così come previsti dalle più significative Scuole Nazionali ed Estere e dalle normative europee, abbiano come obiettivo formativo ed istituzionale la valorizzazione ed il riconoscimento giuridico dello psicomotricista e, nella propria organizzazione didattico-formativa, prevedano per quanto riguarda la disciplina Psicomotricità in tutti i suoi contenuti, forme ed espressioni la figura del Formatore in Psicomotricità. L’associazione può, altresì, riconoscere e stipulare convenzioni con Enti formativi che, pur non avendo Scuole Professionali per Psicomotricisti, effettuino stabilmente Corsi di aggiornamento tenuti da Formatori qualificati ed iscritti ad appositi Registri tenuti da Associazioni che abbiano tale finalità. Gli Enti convenzionati -previo consenso scritto del Presidente dell'APPI, potranno utilizzare la dicitura ed il Logo dell'Associazione. L’associazione può, altresì, su richiesta, riconoscere Patrocini ad Enti e Associazioni che assumano iniziative culturali e scientifiche valorizzanti la Psicomotricità e lo Psicomotricista in cui partecipino in modo ritenuto competente propri soci iscritti al Registro Nazionale degli Psicomotricisti.
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