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CODICE DEONTOLOGICO PSICOMOTRICISTI APPI

ULTIMA MODIFICA E APPROVAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 3 FEBBRAIO 2018

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PREAMBOLO

Il Codice Deontologico dello Psicomotricista APPI e la figura dello psicomotricista.

L’associazione APPI promuove la professionalità permanente dei propri iscritti, adottando il presente codice deontologico e di condotta ai sensi dell’art. 27 bis del Codice del Consumo e della legge 4/2013, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli stessi per le violazioni del medesimo codice. Il presente Codice di Deontologia Psicomotoria è l'insieme di regole e dei principi etici di autodisciplina predeterminate per professione di psicomotricista, vincolanti per tutti i soci APPI che svolgono tale professione. Tutti gli iscritti, pertanto, sono tenuti ad adeguare il loro comportamento professionale al presente codice. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli psicomotricisti nella loro attività professionale, sia in quanto dipendenti di enti pubblici o privati, sia come liberi professionisti, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione. Lo psicomotricista iscritto ad APPI e al Registro Nazionale degli Psicomotricisti è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la loro ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. 

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TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA PROFESSIONE E DEI DOVERI DELLO PSICOMOTRICISTA

Articolo 2.

Lo psicomotricista.

Lo psicomotricista facente parte dell'associazione e, in particolare, il socio iscritto Registro Nazionale degli Psicomotricisti, è dalla stessa dichiarato idoneo all'esercizio della professione, nelle sue molteplici forme e funzioni così come previsto dal profilo professionale, ottemperando ad un iter formativo e professionale che comporti:

a) maturità ed equilibrio psico-affettivo-comportamentale che permetta di affrontare le complesse problematiche connesse alla professione di Psicomotricista;

b) consapevolezza delle dinamiche personali nelle relazioni professionali in cui si trova ad operare;

c) aggiornamento scientifico e formazione permanente sul piano conoscitivo, tecnico- metodologico e personale, documentati, al fine di mantenere un elevato livello di competenza teorico-pratica e di gestione della relazione professionale sia sul piano individuale che di gruppo nonché sul piano istituzionale;

d) supervisione durante l'esercizio dell'attività professionale;

e) impegno nella ricerca, nella divulgazione scientifica utilizzando i diversi mezzi di comunicazione così come nell'ambito didattico e formativo;

f) impegno personale e sociale nella valorizzazione e salvaguardia dello psicomotricista come figura professionale con una clinica specifica e peculiare, ad alta caratterizzazione preventivo educativa.

 

Dovere basilare dello Psicomotricista è quello di tutelare il benessere psico-fisico della Persona di ogni età e, per quanto possibile, la riduzione del disagio psico-motorio, il tutto nel rispetto della libertà e della dignità dell'individuo, senza discriminazioni di età, di sesso, di nazionalità, di religione, di razza, di condizione sociale, di orientamento politico ed indipendentemente dalle condizioni istituzionali o sociali in cui opera. Il benessere è inteso in termini psicomotori nella sua accezione più ampia del termine, cioè come condizione di una migliore qualità di vita, sia corporea che psico-affettiva e relazionale. Per questo, lo Psicomotricista, nell'esercizio della sua professione, rispetta ogni espressione psicomotoria della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità e creatività onde migliorarne le competenze espressive, comunicative e funzionali facilitanti l'autonomia psicomotoria degli utenti e la loro soddisfazione personale.

 

Lo Psicomotricista, nell'esercizio della professione, deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della persona senza soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Lo Psicomotricista deve denunciare all'Associazione ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga. Il comportamento dello Psicomotricista deve essere coerente con la sua specifica professione. Nel suo esercizio professionale salvaguardia e valorizza in modo specifico, nei confronti degli utenti, la Psicomotricità, la Grafomotricità ed il Rilassamento, nonché la propria professione ed i colleghi nel rispetto contemporaneamente delle professioni altrui. Egli vigila affinché la Psicomotricità sia sempre proposta a terzi nella maniera più professionale possibile e affinché l'esercizio della Psicomotricità venga effettuato da psicomotricisti adeguatamente competenti ed eticamente corretti. Egli deve portare a conoscenza dell'Associazione eventuali violazioni dell'etica professionale da parte di altri psicomotricisti od Enti di formazione.

 

Articolo 3.

In caso di urgenza.

Lo psicomotricista, in caso di catastrofe, di calamità o di disagi psico-fisici gravi riguardanti comunque la popolazione, deve mettere la propria professionalità a disposizione dell'Autorità competente.

 

Articolo 4.

Vacatio legis.

In coerenza con il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine finalizzato al riconoscimento completo della competenza professionale dello psicomotricista operante nell'ambito preventivo educativo, socio-sanitario e sanitario, così come previsto dai documenti del Foro Europeo della Psicomotricità e dell'Organizzazione Internazionale di Psicomotricità e Rilassamento ed anche sancito da vari protocolli di riconoscimento reciproco stipulati tra l'APPI e ad altre Associazioni Italiane, europee ed internazionali, lo psicomotricista, in "vacatio legis", svolge la propria professione nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente, attenendosi ai principi contenuti nel presente codice deontologico.

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Articolo 5.

Attestato di qualità e qualificazione professionale.

L'esercizio della professione di Psicomotricista, nell'ambito delle facoltà previste dalla Direttiva 92/51/CEE, è riconosciuto al socio dall'APPI che, valutati i suoi titoli formativi e professionali di concerto con le Associazioni di formazione psicomotoria, ne rilascia "l'Attestato di qualificazione professionale".

 

Articolo 6.

Aree di competenza.

Lo psicomotricista è un operatore che attua il suo intervento con una propria metodologia, che nell’ambito preventivo-educativo applica in modo autonomo, e nell’ambito socio-sanitario applica in affiancamento ad altre figure professionali quali ad es.: neuropsichiatra infantile, logopedista, fisiatra, fisioterapista, pediatra, geriatra, tnpee, psicologo, educatore professionale, pedagogista clinico o altro. Pertanto egli - nel suo esercizio professionale - ha l'obbligo di salvaguardare e valorizzare la specificità professionale a cui appartiene. Deve essere cosciente che le sue conoscenze, tecniche, contenuti e l'atteggiamento professionale sono a vantaggio non solo dell'utenza, ma anche della propria e di ogni altra professione.

 

Articolo 7.

Setting psicomotorio.

Il suo esercizio professionale, sia nell'ambito preventivo che terapeutico, si effettua di norma nella sala di Psicomotricità, uno spazio specifico e peculiare in cui, grazie alla mediazione corporea e ad una molteplicità di oggetti psicomotori mediatori, egli favorisce l'espressione psicomotoria dei soggetti in carico. Egli si adopera affinché, durante il suo lavoro, il così detto "setting psicomotorio" venga rispettato secondo precise regole di spazio-tempo da tutti in funzione dei bisogni del paziente. Di norma, per la peculiarità del suo lavoro sul piano della mediazione corporea e non verbale ed in vista dell'autonomia "psicomotoria", egli svolge il proprio lavoro in un ambiente idoneo che gli garantisca la professionalità e la collaborazione con altri professionisti.

 

Articolo 8.

Metodologia psicomotoria.

Egli pratica autonomamente l'attività di presa in carico verificando la rispondenza delle metodologie attuate agli obiettivi previsti. Nel suo esercizio professionale egli è autonomo nella scelta delle metodologie psicomotorie, purché siano coerenti con la propria formazione, il setting psicomotorio e gli obiettivi della presa in carico dell'utenza.

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Articolo 9.

Relazione per l’utente.

Su richiesta dell’utente o di altri professionisti lo psicomotricista può rilasciare una relazione di sintesi sul lavoro svolto e sulle conseguenti osservazioni e valutazioni psicomotorie.

Articolo 10.

Il diario psicomotorio.

Lo psicomotricista redige con puntualità e diligenza il diario psicomotorio in cui, oltre ai dati valutativo-anamnestici, annota gli obiettivi, i metodi e le tecniche utilizzate nel progetto di intervento, gli elementi più significativi del periodo di presa in carico e le costanti verifiche fino a conclusione del percorso. Non deve diffondere notizie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori.

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Articolo 11.

Impegno alla contribuzione scientifica.

Lo Psicomotricista si impegna a favorire una collaborazione ed una circolazione delle informazioni all'interno delle Istituzioni in cui opera così come fra colleghi ed Istituzioni formative. Lo Psicomotricista, qualora giunga all’elaborazione di una propria procedura terapeutica, si impegna altresì a divulgarne e diffonderne i contenuti attraverso la pubblicazione su Riviste scientifiche e/o professionali.

 

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 12.

Volontarietà dell’azione.

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. Lo psicomotricista, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

 

Articolo 13.

Condizione per l’esercizio dell’attività professionale.

Il conseguimento del titolo di studio di psicomotricista costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata allo stesso e l’iscrizione nel Registro Nazionale degli Psicomotricisti APPI.

 

Articolo 14.

Dovere di evitare incompatibilità.

1. Lo psicomotricista deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione al Registro Nazionale degli Psicomotricisti APPI.

2. Lo psicomotricista non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

 

Articolo 15.

Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti.

Lo psicomotricista è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

 

Articolo 16.

Responsabilità disciplinare della società.

1. Alla società tra psicomotricisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

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Articolo 17.

Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza.

1. Lo psicomotricista deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della propria attività, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

2. Lo psicomotricista, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione.

 

Articolo 18.

Dovere di fedeltà.

Lo psicomotricista deve adempiere fedelmente l’incarico ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse dell’utente e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della sua prestazione professionale.

 

Articolo 19.

Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico.

1. Lo psicomotricista è libero di accettare l’incarico.

2. Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia.

 

Articolo 20.

Dovere di diligenza.

Lo psicomotricista deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

 

Articolo 21.

Dovere di segretezza e riservatezza.

Lo psicomotricista è tenuto, nell’interesse del cliente, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nel corso dell’attività professionale.

 

Articolo 22.

Dovere di competenza. Lo psicomotricista, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

 

Articolo 23.

Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua.

1. Lo psicomotricista deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

2. Lo Psicomotricista, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico, ha l'obbligo di un costante aggiornamento tecnico, culturale, metodologico dei contenuti del proprio esercizio professionale e riconosce, altresì, l'obbligatorietà della formazione personale psico-corporea così come della supervisione didattica e clinica.

3. Lo Psicomotricista iscritto al Registro Nazionale degli Psicomotricisti ha l'obbligo di partecipare alla formazione, con relativa verifica del livello di formazione continua per almeno 100 crediti ogni biennio.

 

Articolo 24.

Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo.

1. Lo psicomotricista deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.

2. Lo psicomotricista deve provvedere alla propria copertura assicurativa professionale.

3. Lo psicomotricista deve corrispondere regolarmente e tempestivamente la quota associativa dovuta ad APPI.

 

Articolo 25.

Informazione sull’esercizio dell’attività professionale.

1. È consentita allo psicomotricista, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientiJici e professionali posseduti.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

 

Articolo 26.

Doveri nei rapporti con gli organi di informazione.

1. Nei rapporti con gli organi di informazione lo psicomotricista deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. Con il consenso del cliente, e nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, può fornire agli organi di informazione notizie sull’attività professionale svolta.

2. Lo psicomotricista è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.

 

Articolo 27.

Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi.

Lo psicomotricista deve mantenere nei confronti dei colleghi e di APPI un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

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Articolo 28.

Responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dal presente codice.

 

Articolo 29.

Potestà disciplinare.

1. Spetta al Consiglio Direttivo di APPI la potestà di applicare, mediante comunicazione scritta, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.

2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.

3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

 

Articolo 30.

Sanzioni.

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.

b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.

c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’associazione e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dal Registro Nazionale degli Psicomotricisti APPI; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nel predetto registro, elenco o registro. La radiazione comporta anche la perdita della qualità di socio APPI.

 

TITOLO III

RAPPORTI CON IL CLIENTE

Articolo 31.

Conferimento dell’incarico.

1. L’incarico è conferito dal cliente; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o del cliente, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultimo e va svolto nel suo esclusivo interesse.

2. Lo psicomotricista, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

3. Lo psicomotricista, dopo il conferimento dell’incarico, non deve intrattenere con il cliente rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.

4. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 

Articolo 32.

Conflitto di interessi.

1. Lo psicomotricista deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. Lo psicomotricista nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Lo psicomotricista deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.

4. Lo psicomotricista non può effettuare prestazioni a parenti, amici o figli di costoro.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione temporanea dall’Associazione da uno a tre anni.

 

Articolo 33.

Accordi sulla definizione del compenso.

1. La pattuizione dei compensi è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più prestazioni, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività.

2. Il cliente ha diritto a ricevere un preventivo scritto prima del conferimento dell’incarico.

3. La violazione del precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione temporanea dall’Associazione professionale da due a sei mesi.

 

Articolo 34.

Adempimento dell’incarico.

1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.

2. Lo psicomotricista, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.

3. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

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Articolo 35.

Doveri di informazione.

1. Lo psicomotricista deve informare chiaramente il cliente, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

2. Lo psicomotricista deve informare il cliente sulla prevedibile durata della presa in carico.

3. Lo psicomotricista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

4. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

 

Articolo 36.

Riserbo e segreto professionale.

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dello psicomotricista mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza dell’incarico conferitogli.

2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

3. Lo psicomotricista deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta.

4. Lo psicomotricista é tenuto a rivelare quanto tutelato dal segreto professionale in caso di pericolo dell’utente o nel caso in cui l’utente possa provocare pericolo a terzi

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’Associazione e dal Registro da uno a tre anni.

 

Articolo 37.

Richiesta di pagamento.

1. Lo psicomotricista, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico.

2. Lo psicomotricista deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.

3. Lo psicomotricista deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.

4. Lo psicomotricista non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere.

5. Lo psicomotricista, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 

Articolo 38.

Rinuncia all’incarico.

1. Lo psicomotricista ha la facoltà di rinunciare all’incarico ricevuto, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. In caso di rinuncia deve dare al cliente un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la propria posizione.

3. In ipotesi di irreperibilità del cliente, lo psicomotricista deve comunicare alla stessa la rinuncia all’incarico con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto; con l’adempimento di tale formalità, o psicomotricista è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.

4. Lo psicomotricista, dopo la rinuncia non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia incaricato in tempi ragionevoli altro professionista.

5. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 

Articolo 39.

Azione contro il cliente per il pagamento del compenso.

1. Lo psicomotricista, per agire giudizialmente nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 

Articolo 40.

Dovere di corretta informazione.

1. Lo psicomotricista che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

2. Lo psicomotricista non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.

3. Lo psicomotricista, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e indicare l’appartenenza ad APPI.

4. Lo psicomotricista non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

5. Nelle informazioni al pubblico lo psicomotricista non deve indicare il nominativo dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

6. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

7. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 

Articolo 41.

Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti.

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dello psicomotricista che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di psicomotricista o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.

3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’Associazione e dal Registro da due a sei mesi.

 

Articolo 42.

Divieto di accaparramento di clientela.

1. Lo psicomotricista non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.

2. Lo psicomotricista non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali.

3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. È altresì vietato allo psicomotricista offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 

TITOLO IV

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 43.

Rapporto di colleganza.

1. I rapporti tra psicomotricisti devono essere basati sul reciproco rispetto.

2. Lo psicomotricista non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.

3. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

 

Articolo 44.

Rapporti con i collaboratori dello studio.

1. Lo psicomotricista deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

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Articolo 45.

Segnalazioni di violazioni deontologiche da parte di colleghi.

Lo Psicomotricista che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di altri colleghi, è tenuto a darne comunicazione all'Associazione, la quale interverrà secondo i modi previsti dal presente codice.

 

TITOLO V

RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo 46.

Obbligo di chiedere l’intervento ad APPI.

Qualora tra lo Psicomotricista - operante in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con Enti pubblici e privati, convenzionati e non, - e le medesime strutture insorgessero contrasti in ordine all'esercizio professionale, alla gestione del caso a lui affidato e/o alla specificità professionale, lo Psicomotricista è tenuto a richiedere l'intervento dell'APPI nell'interesse dell’utente, della propria sfera di autonomia professionale e della stessa professione.

 

TITOLO VI

RAPPORTI CON TERZI

Articolo 47.

Rapporti con i terzi.

1. Lo psicomotricista, anche al di fuori dell’esercizio della sua professione, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.

2. Lo psicomotricista deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

 

Articolo 48.

Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

1. Lo psicomotricista deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

2. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’Associazione professionale da due a sei mesi.

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Articolo 49.

Collaborazione con altre figure professionali.

Lo Psicomotricista esercita la propria attività professionale rispettando le altre professioni sanitarie, socio-sanitarie ed educative e collaborando con le stesse. Egli non può, in nessun modo, prestare qualsiasi forma di collaborazione con chi eserciti abusivamente la professione di psicomotricista.

 

Articolo 50.

Esercizio abusivo della professione di Psicomotricista.

Il socio Appi che riscontri da parte di un altro associato un esercizio della professione non in linea con quanto stabilito dall’Associazione, può riferirlo al Direttivo Nazionale Appi, che adotterà le sanzioni previste dal presente codice nei confronti del proprio associato.

 

TITOLO VII

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 51.

Notizia dell’illecito disciplinare.

1. Il Consiglio Direttivo quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare, commessi al massimo nei 3 anni precedenti, deve immediatamente:

a) darne informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio Direttivo nel termine di venti giorni;

b) trasmettere gli atti al Collegio dei Probiviri unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

 

Articolo 52.

Iscrizione nel registro riservato.

1.Il Presidente del Consiglio Direttivo, ricevuti gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all’uopo istituito il nominativo dell’iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione.

2. Il registro è riservato ed è custodito dal Segretario.

 

Articolo 53.

Divieto di cancellazione.

1. Dal giorno dell'invio degli atti al Collegio dei Probiviri e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell’iscritto dal registro.

 

Articolo 54.

Fase istruttoria preliminare.

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, valutati gli atti e le deduzioni presentate dall’iscritto, può richiedere al Collegio dei Probiviri, all’uopo convocato, l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, nel caso di infrazioni lievi o scusabili.

2. In ipotesi di archiviazione, il Collegio dei Probiviri comunica all’iscritto interessato copia del provvedimento di archiviazione

3.Qualora non venga disposta l’archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo verbale, il Presidente del Collegio dei Probiviri forma un fascicolo dell’infrazione.

4. L’attività istruttoria deve essere completata entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all’art. 52 del presente regolamento.

5. In ogni momento della fase istruttoria l’incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito.

 

Articolo 55.

Comunicazione all’incolpato e fase istruttoria preliminare.

1. Il Consigliere Istruttore comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio professionale o a mezzo pec, salva l’ipotesi di preventiva elezione di domicilio presso un difensore.

2. In tale comunicazione deve fornire all’incolpato ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che le comunicazioni, relative al procedimento, verranno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al suo domicilio professionale o al suo indirizzo pec.

3. Il Consigliere Istruttore può assumere informazioni e dichiarazioni da persone informate sui fatti, acquisire atti ed invitare l’iscritto a rendere dichiarazioni.

4. Delle attività svolte in questa fase dal Consigliere Istruttore devono essere redatti verbali sottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che siano intervenuti alla formazione dell’atto.

 

Articolo 56.

Conclusione della fase istruttoria preliminare e deliberazione della sezione competente

1. Conclusa la fase istruttoria preliminare, il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio Direttivo richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria.

2. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri l’archiviazione ovvero l’approvazione del capo di incolpazione.

 

Articolo 57.

Approvazione del capo di incolpazione e relativa comunicazione.

1. Qualora il Consiglio Direttivo approvi il capo d'incolpazione ne dà comunicazione all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.

2. La comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione: a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri; c) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa: a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; b) ha facoltà di depositare memorie e documenti; c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Collegio dei Probiviri, per essere sentito ed esporre le proprie difese.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 58.

Entrata in vigore.

1. Il presente codice entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione su mezzi idonei della relativa delibera da parte dell’Assemblea Generale.

2. Ogni psicomotricista iscritto al Registro Professionale deve ricevere copia del presente Codice, conservarlo con cura e di metterlo a disposizione dell’utente.

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